Regolamento Generale
Sezione di Treviso
In ottemperanza alle Leggi vigenti per il controllo delle attività del T.S.N. e alle Norme che regolano e disciplinano l’attività delle sezioni del T.S.N., il Consiglio propone per l’approvazione dell’Assemblea il seguente Regolamento Generale:
ART. 1 Nel Poligono di tiro della sezione T.S.N. di Treviso vengono svolte attività statutariamente previste.
ART. 2 L’attività di tiro a segno è subordinata all’iscrizione T.S.N. e al possesso della tessera di frequenza. Chi non è iscritto non può essere ammesso ai tiri. Per eventuali prove è consentito l’accesso solo nel settore aria compressa. Può essere eccezionalmente ammesso al tiro chi è tesserato all’U.I.T.S. presso un’altra Sezione T.S.N.
ART. 3 Il poligono di tiro è aperto al pubblico secondo l’orario e le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e affisse in bacheca.
ART. 4 I soci possono svolgere attività di tiro sia con armi proprie sia con armi della sezione.
ART. 5 Le armi della Sezione devono essere utilizzate solo con munizioni acquistate presso la Segreteria.
ART. 6 Al di fuori della linea di tiro è assolutamente vietata qualsiasi forma di maneggio delle armi.
ART. 7 Si accede agli stand a fuoco con occhiali, cuffie o dispositivi otoprotettori personali, che devono essere indossati per tutta la durata della seduta di tiro.
ART. 8 Dopo la registrazione dei dati personali sull’apposito registro, a cura del Direttore di Tiro, si accede alla linea di tiro assegnata, con l’arma dentro la custodia per i tiratori sportivi, nella fondina per il personale istituzionale.
ART. 9 È vietato maneggiare le armi senza esplicito ordine del Direttore di Tiro.
ART. 10 Le armi devono essere caricate esclusivamente nella postazione di tiro tenendo sempre il vivo di volata rivolto verso il bersaglio.
ART. 11 Le armi non devono mai essere rivolte verso direzioni diverse del bersaglio. Quando sono posate sul banco di appoggio devono essere scariche, aperte e con vivo di volata rivolto verso il bersaglio.
ART. 12 Durante i tiri non è consentito allontanarsi dalla postazione assegnata e abbandonare l’arma, senza previa autorizzazione del Direttore di Tiro.
ART. 13 Il tiratore, in attività, può essere avvicinato solo dal Direttore di Tiro; non è consentito l’assembramento di più persone su una stessa linea di tiro.
ART. 14 In caso di problematiche sul funzionamento dell’arma, non risolvibili personalmente, il tiratore in sicurezza deve far ricorso esclusivamente al Direttore di Tiro che deciderà in merito. L’arma deve essere comunque tenuta tassativamente rivolta verso il bersaglio e non posata carica sul piano di appoggio.
ART. 15 Non è consentito scambiare o maneggiare armi diverse da quelle registrate a proprio carico. Ogni variazione in merito deve essere autorizzata dal Direttore di Tiro.
ART. 16 Durante l’attività il Direttore di Tiro ha la facoltà di impedire l’uso di armi e munizioni che non garantiscano la sicurezza.
ART. 17 Chi intende recuperare i propri bossoli potrà farlo, previa autorizzazione del Direttore di Tiro, durante le pause per il cambio bersaglio al fine di evitare condizioni pericolose per sé e per gli altri.
ART. 18 Le munizioni cedute dalla Sezione devono essere interamente utilizzate durante la seduta di tiro; quelle personali non vanno cedute o scambiate fra tiratori.
ART. 19 Coloro che hanno munizioni di proprietà, per accedere ai tiri, devono munirsi dell’apposita dichiarazione di responsabilità (da compilarsi presso la Segreteria esibendo la scheda di frequenza).
ART. 20 I nuovi iscritti sono ammessi al tiro dopo il superamento del corso al maneggio armi, iniziando nel settore aria compressa per tre sedute e per almeno altre tre al piccolo calibro, prima di passare ai calibri superiori; i nuovi isriti, già muniti di regolare permesso di porto/trasporto, saranno ammessi ai tiri previa valutazione tecnica del livello di abilità.
ART. 21 I tiratori principianti devono richiedere l’assistenza di un istruttore prima di iniziare la sessione di tiro.
ART. 22 L’attività addestrativa istituzionale e sportiva può essere svolta esclusivamente in presenza del Direttore di Tiro.
ART. 23 Il Direttore di Tiro, nel settore di sua competenza, è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge previste per l’esecuzione del tiro.
ART. 24 È fatto obbligo, a tutti i frequentatori, di rispettare le norme di sicurezza inerenti l’uso e il maneggio delle armi e di assumere comportamenti consoni all’ambiente.
ART. 25 I tiratori in preparazione alle competizioni agonistiche potranno esercitarsi, al di fuori degli orari di apertura, previa autorizzazione del Direttore Sportivo e alla presenza di un Direttore di tiro.
ART. 26 Il Direttore di Tiro ha la facoltà di sospendere ed eventualmente allontanare il tiratore il cui comportamento, a suo insindacabile giudizio, rappresenti pericolo per sé e per gli altri.
ART. 27 È fatto tassativo divieto di depositare armi, parte di esse e munizioni in luoghi non a questo deputati.
ART. 28 L’inosservanza del presente regolamento comporterà adeguati provvedimenti disciplinari.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni di Legge e le Norme emanate dall’U.I.T.S. e quelle deliberate dalla Sezione.